RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA (ATLETI, DIRIGENTI, ALLENATORI)
Vi anticipiamo un estratto dell’indizione fipav dove viene descritta la documentazione necessaria per il riconoscimento degli atleti partecipanti alla gara.

Nel caso delle atlete minorenni partecipanti ai campionati provinciali è sufficiente il modulo autocertificazione scaricabile da questo link fipav treviso : http://www.fipavtreviso.net/allegati/modulistica/autocertificazione1.pdf

Nel caso delle atlete (qualsiasi età ) che partecipano ai campionati regionali (serie C) è necessario presentare la foto legalizzata.

Ci teniamo a precisare che le atlete che partecipano a più campionati devono presentare per ciascuno un documento di riconoscimento che sarà archiviato all’interno della cartellina della squadra partecipante a quel campionato

 

I documenti d’identità utili al riconoscimento sono tutti quelli rilasciati dalle Autorità competenti, oppure una autocertificazione.
Tali documenti possono avere validità scaduta, ma dovranno necessariamente avere una foto recente, tale comunque da
permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati solo
documenti con scrittura in caratteri di tipo latino.
Sulla base dell’art.34 del DPR 445/2000, si ricorda che è possibile richiedere la “legalizzazione di fotografie”. Si riporta per
comodità, il testo dell’articolo:
….”1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
…”2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento
dell’imposta di bollo.
Dal punto di vista pratico, la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato (in genere fornito
dall’Amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto dall’Amministrazione, e apponendo la dicitura “ foto di
…………….” completata con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della modalità di
riconoscimento dell’interessato; infine cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua
firma.
Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio del documento di
identità utilizzandolo così per tutta la stagione sportiva.
In caso di mancanza, per qualsiasi ragione (dimenticanza, smarrimento, furto…) del documento d’identità, è consentito
ricorrere all’AUTOCERTIFICAZIONE, applicando, su un foglio di carta semplice, una foto tessera del tesserato privo di documenti
e indicando i dati personali dello stesso (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), facendo seguire poi una formula
attestante la corrispondenza della foto alla persona dichiarante (Es.: “Io sottoscritto …, dichiaro che la persona descritta dai dati
anagrafici contenuti nel presente atto è quella riprodotta nella foto allegata) e la sottoscrizione dell’atto e della fotografia da
parte del dichiarante.
Nel caso in cui il tesserato sia minorenne, la dichiarazione potrà essere fatta solo da un genitore.
E’ possibile, anche effettuare l’autocertificazione sulla fotocopia di un documento d’identità rilasciato dalle autorità
competenti, scrivendo la formula in calce al foglio
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione, innanzitutto, sul carattere straordinario della procedura di autocertificazione,
che può essere utilizzata solo per far fronte a situazioni eccezionali di necessità, e non potrà mai diventare prassi comune;
poi, sul fatto che il dichiarante, con la sottoscrizione, si assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato.
Pertanto, trattandosi di materia alquanto delicata, si dovrà fare affidamento oltre che sul senso di responsabilità e di lealtà
sportiva di ciascun tesserato, anche sul fatto che eventuali frodi saranno perseguite con la massima severità.
E’ consentito il riconoscimento personale da parte del direttore di gara.
In questo caso, l’arbitro deve riportare una propria dichiarazione sul referto o sull’elenco degli atleti partecipanti alla gara della
squadra interessata.

Di Admin

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